Art. 64.

      1. Il capo dell'ufficio giudiziario, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti, determina la somma dovuta all'erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti, tenuto conto dei diritti computati e

 

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delle tasse versate nei mesi precedenti, e ne indica l'importo sullo stato suddetto.
      2. L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Agenzia delle entrate, alla quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo e gli estremi del versamento devono essere annotati nell'apposito registro.